La modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici è disposta a partire dal 27 giugno 2014 dall’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 e prevede il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno tramite modalità telematica (F24) ed in un’unica soluzione a 120 gg dalla chiusura dell’esercizio fiscale.
Il soggetto obbligato all’assolvimento dell’imposta di bollo è la persona fisica o giuridica tenuta a corrispondere l’imposta di bollo sui documenti informatici, pertanto anche nel caso in cui l’incarico della fatturazione elettronica e conservazione venga esternalizzato a terzi in outsourcing, il soggetto tenuto alla comunicazione rimane sempre il contribuente che ha affidato l’incarico all’outsourcer.
Per le fatture elettroniche nel momento in cui si seleziona il bollo viene inviata a SDI l’informazione dell’importo del bollo per la signola fattura e la dicitura “bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)”.
Non sono previste al momento altre forme di invio.