Nel decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 si riporta:
1. Nell’ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall’Agenzia per l’Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3aprile 2013, n. 55 recante « Regolamento in materia di emissione,trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alleamministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 », è anticipato al 31 marzo2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predettodecreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al comma209 dell’articolo 1della citata legge n. 244 del 2007
2. Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti daparte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesseverso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi diesclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relativea opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventifinanziati da contributicomunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
2-bis. I codici di cui al comma 2 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell’ambito della clausola prevista all’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall’applicazione della presente norma.
3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2.”
Quindi, sebbene non siano obbligatori, le fatture verso le PA devono necessariamente contenere il Codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP). Ci sarebbero alcuni casi di esclusione, ma in linea di massima se le fatture non conterranno questi elementi, la PA non potrà liquidarle. Per tanto vi consigliamo di compilarli sempre.
Per inserire questi campi dovete selezionare per prima cosa una voce nel menù in “Emissione a seguito di”:
A quel punto vi appariranno 4 campi:
Tutti da compilare, qui troverete anche CUP e CIG